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Ordinanza — n. 19852/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual review powers and invalid equivalence claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Viola Agostino inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the claim that the lower court improperly reconstructed facts regarding stolen goods and the invalidity of equating generic mitigating circumstances with recidivism. This decision was based on the principle that the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 69 comma 4 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial judge, and the equivalence between generic mitigating circumstances and recidivism is strictly prohibited by law.

Parole chiave

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Court of Cassation powers factual review limitation recidivism equivalence inadmissible appeal mitigating circumstances ricettazione imputazione di furto cosa smarrita o sottratta

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 69 comma 4 c.p.
207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di prevalenza cui aspira il ricorrente è vietato dall'art. 69, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Il n.4132 del 2019
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997
278225); rimarcato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA AGOSTINO ( CUI 05EIG06 ) nato a PALERMO il 01/09/2001 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITT Letto il ricorso di Viola Agostino; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di beni che conservino i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione tra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che se ne impossessa commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez.

Il n.4132 del 2019, Rv. 278225); rimarcato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di prevalenza cui aspira il ricorrente è vietato dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marco 2024 Il Consigliere estensore La P