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Ordinanza — n. 19849/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as legal qualification lacks merit evaluation and repeats lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Orfei Alberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify the act under Article 624 of the Penal Code, arguing for a different legal characterization. The court rejected this because the qualification did not require a substantive review of facts or alternative reconstructions, rendering the appeal a mere repetition of already dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; The legal qualification of an act is admissible in a final appeal only if it does not involve a substantive assessment of facts or require a different reconstruction of events, as mere repetition of lower court arguments without new factual grounds is inadmissible.

Parole chiave

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legal qualification appeal Article 624 Penal Code substantive merit review repetition of arguments inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
art. 624 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEI ALBERTO nato a MODENA il 25/08/1968 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Orfei Alberto, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata ove si indica l'assenza di una giustificazione o di una versione alternativa nell'immediatezza del fatto o durante il processo. A tale proposito va rimarcato come la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sia deducibile in sede di legittimità quando essa non involga valutazione di merito e non solleciti una diversa ricostruzione del fatto, per come solleiécita il ricorrente con il motivo in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DE oS i