Italian Court dismisses appeal as legal qualification lacks merit evaluation and repeats lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Orfei Alberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify the act under Article 624 of the Penal Code, arguing for a different legal characterization. The court rejected this because the qualification did not require a substantive review of facts or alternative reconstructions, rendering the appeal a mere repetition of already dismissed arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; The legal qualification of an act is admissible in a final appeal only if it does not involve a substantive assessment of facts or require a different reconstruction of events, as mere repetition of lower court arguments without new factual grounds is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEI ALBERTO nato a MODENA il 25/08/1968 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Orfei Alberto, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata ove si indica l'assenza di una giustificazione o di una versione alternativa nell'immediatezza del fatto o durante il processo. A tale proposito va rimarcato come la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sia deducibile in sede di legittimità quando essa non involga valutazione di merito e non solleciti una diversa ricostruzione del fatto, per come solleiécita il ricorrente con il motivo in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DE oS i