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Ordinanza — n. 19848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising substantive sentencing issues within judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the substantive sentencing calculation and the exclusion of recidivism. The appellant argued for a different penalty measure, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded since the lower court adequately addressed aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it challenges the substantive sentencing calculation or the exclusion of recidivism, as these fall within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion recidivism exclusion substantive review inadmissible appeal penal code provisions recidiva nell'infrazione criminalità persistente aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 99 cod. pen.
3 e 4 della impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in ordine alla circostanza aggravante ex art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
3 e 4 della impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in ordine alla circostanza aggravante ex art. 99 cod.
art. 133 cod. pen
pen., la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI MOHAMED BEN ALI' nato il 27/07/1977 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hamdi Mohamed Ben Alì, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in punto di misura della pena e di mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché solleva questioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in ordine alla circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis