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Ordinanza — n. 19847/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on the crime of robbery and the sentencing, arguing for a different factual reconstruction and lenient circumstances. The court rejected these claims because they constitute attacks on the merits rather than valid legal errors, reserving factual evaluation exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise discretion in sentencing, limiting its review to legal errors and excluding appeals based on alleged incorrect fact-finding or excessive punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits review factual evaluation sentencing discretion robbery conviction censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.
191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro
Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYNIOTAS PAULIUS nato il 18/01/1987 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; , CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Myniotas Paulius, considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina ascritto all'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pp. 8-10 della impugnata sentenza); osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che, pur avendo formalmente espresso censure ascritte alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; osservato che il medesimo motivo di ricorso risulta, inoltre, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il medesimo motivo di ricorso, contestando l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità sempre perché oppone valutazioni di merito; il motivo è anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e /9ki-'•n_, per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato ed esaminato le deduzioni difensive in punto di dosimetria della pena, seppur attraverso una motivazione per relationem, dal momento che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Antonio Saraco