Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges merits and lacks merit-based grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Mlik Mondher inadmissible because it challenged the excessiveness of the sentence and the lack of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a reduction in punishment, but the Court ruled that such arguments constitute merit-based evaluations prohibited in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they challenge the excessiveness of the sentence or the non-application of generic mitigating circumstances, as these require merit-based evaluation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLIK MONDHER nato a PARMA il 30/08/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mlik Mondher, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché espone valutazioni di merito; esso è, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente