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Sentenza — n. 19845/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19845/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDRICH VITTORIO nato a PORTOFERRAIO il 18/10/1989 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Mandrich Vittorio, rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19845/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 152, cod.pen.. va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Parole chiave

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domanda tardiva di ricusazione ritiro della querela penale ritardi procedurali restituzione del termine ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDRICH VITTORIO nato a PORTOFERRAIO il 18/10/1989 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mandrich Vittorio, rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6