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Ordinanza — n. 19843/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Viviano Tiziana and Viviano Laura inadmissible. The appellants challenged the lower court's findings on liability and sentencing, but the court ruled their arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate stage and lacked the required specific reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals must provide specific, new arguments distinct from those previously examined; sentencing discretion belongs to the trial judge unless arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments sentencing discretion procedural violation credito contestato usura credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
art. 629 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIVIANO TIZIANA nato a PALERMO il 22/12/1976 VIVIANO LAURA nato a PALERMO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Viviano Tiziana e Viviano Laura, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed anche perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, il giudice di appello ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp. 1-4 della sentenza impugnata ove sostiene l'attendibilità della persona offesa, la quale ha sempre espresso i fatti coerentemente e dettagliatamente ricevendo un riscontro esterno da documenti ed ulteriori testimonianze, al contrario delle dichiarazioni delle sorelle Viviano che risultano inverosimili, contraddittorie e smentite dagli elementi probatori;

Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, oltre ad essere inammissibili poiché reiterativi dei motivi già proposti in sede di appello, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione della motivazione esente da vizi fornita dal giudice del merito in relazione all'elemento soggettivo alla base del reato contestato al capo 2), da cui si evince, a pagine 5-6 della sentenza impugnata, il ruolo di 'procacciatori di affari' delle odierne imputate, le quali hanno fatto da tramite tra la persona offesa e la Giglia, comunicando le condizioni usurarie del prestito e riscuotendo le relative somme; che, circa il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo a pagina 6 della sentenza impugnata, ove ha richiamato gli elementi probatori posti alla base della dichiarazione di responsabilità, quali, ad esempio, le testimonianze della Utro, già ritenuta persona credibile ed attendibile, oltre che ricordando la consolidata giurisprudenza di merito circa la possibilità di concorso tra i reati di usura ed estorsione, soprattutto considerando che nel caso in esame, l'elemento costitutivo dell'estorsione dell'ingiusto profitto è pienamente integrato dall'interesse usurario conseguito dalle imputate; /9kv-N- Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come emerge dalle pagine 6-7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito chiarisce la non sussistenza di elementi positivi a favore delle imputate, soprattutto in considerazione della gravità della condotta che si caratterizza per l'aver approfittato dello stato di bisogno e disperato della vittima, l'elevatissimo tasso di interesse usurario e l'entità del danno economico causato;

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend