Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19842/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Giaconia's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for a specific crime but failed to identify the precise elements of the error. Consequently, the court ruled that the appeal was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 633 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and fail to specify the elements of the alleged error, preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds indeterminate reasoning procedural requirements supervisory power criminal appeal specific elements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
633 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 633 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giaconia Filippo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 633 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 633 cod.pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giaconia Filippo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 633 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA FILIPPO nato a PALERMO il 08/10/1982 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giaconia Filippo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 633 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DE POSITATA CANCH: TRIA 2 0 MAG 024 c.