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Ordinanza — n. 19841/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sorrentino Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the reasoning behind the declaration of criminal responsibility for robbery, arguing it required a different factual assessment. The court rejected this because the lower court's decision was logically sound and the appeal merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing substantive new criticism.

Regesto Legislator

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Art. 628 commi 1 e 3 n.1 cod.pen.; A cassation appeal challenging the factual basis of a criminal responsibility declaration is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or merely reiterates arguments already rejected.

Parole chiave

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criminal responsibility declaration robery charge cassation inadmissibility factual reconstruction repetition of arguments commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 628 commi 1 e 3 n.1 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANTONINO nato a PALERMO il 08/06/1974 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sorrentino Antonino, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 628 commi 1 e 3 n.1 cod.pen., non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp. 1-3 della motivazione della sentenza impugnata ove vengono esaustivamente enunciati gli indizi gravi, precisi e concordati che fondano la responsabilità del Sorrentino in ordine al reato di rapina, considerato, inoltre, che detto motivo di ricorso è altresì inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, così che l'impugnazione deve considerare non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore La Preside