Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and double counting of minor damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Fatta Antonino inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the denial of a minor damage mitigation circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, arguing it should have been granted. The court ruled this claim inadmissible as it failed to provide a new argumentative critique and incorrectly sought to apply a mitigation already absorbed by the specific provision for minor property damage under Article 648(4).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: A mitigation for causing minor property damage is incompatible with the specific mitigation for minor damage under Article 648(4) when the latter has already been applied, as the same favorable element cannot be counted twice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA ANTONINO nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Fatta Antonino, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata ove si specifica che il valore del bene è già stato considerato nell'applicare la fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen.; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la motivazione della Corte di appello è altresì conforme all'insegnamento di questa Corte, a mente del quale L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2 - , Sentenza n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore La Presidente Antonio Saraco Anna Maria D Santis D E POSITATA IN CANCT 1;