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Ordinanza — n. 19834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late argument on mitigation and generic second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for prescription of the crime and specific mitigating circumstances, but the Court found the prescription argument infounded by the timeline of interrupting acts. Furthermore, the appeal was rejected because the claim for generic mitigation was not previously raised in the second instance, and the second ground was too generic to allow judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a new ground of mitigation is not deduced in the second instance, and a second ground is generic and lacks the required specificity to enable the Court of Cassation to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic ground appeal late mitigation argument preclusion second instance judicial review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 648 comma quarto cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PESO AGOSTINO nato a NAPOLI il 27/07/1984 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Peso Agostino, lette le memorie sopraggiunte, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B) è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto non poter operare la suddetta causa di estinzione trattandosi di un delitto di ricettazione commesso in data 5 marzo 2013 ,Aik -in considerazione degli atti interruttivi- si prescrive in dieci anni, con la Únk conseguenkche il termine necessario a prescrivere andava a spirare il 5/03/2023, in data successiva alla data di pronuncia della sentenza di appello (21/02/2023); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; n•nn Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rimarcato, infine, che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l'instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 - 01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore La Presidente Antonio