Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FORTUNATO nato a MESORACA il 01/12/1952 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ...tonIIn••nnn• Letto il ricorso proposto da Marrazzo Fortunato; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena inadempimento reiterato sanzioni penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod.pen
Letto il ricorso proposto da Marrazzo Fortunato; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FORTUNATO nato a MESORACA il 01/12/1952 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ...tonIIn••nnn•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Marrazzo Fortunato; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Con