Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FORTUNATO nato a MESORACA il 01/12/1952 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ...tonIIn••nnn• Letto il ricorso proposto da Marrazzo Fortunato; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 19833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FORTUNATO nato a MESORACA il 01/12/1952 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ...tonIIn••nnn•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Marrazzo Fortunato; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Con