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Ordinanza — n. 19832/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments are unoriginal and fail to challenge prior judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Delio Capasso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Capasso argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances and incorrectly applied the minimum increase for continued offenses. The court rejected these claims as unoriginal, stating they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal arguments by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific critical analysis of the lower court's reasoning; generic or unoriginal arguments that fail to challenge the adequacy of the prior judicial assessment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unoriginal arguments mitigating circumstances continued offense Cassazione Roma procedural inadmissibility judicial reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO DELIO nato a CASERTA il 09/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 171. R.G. 37490 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Delio Capasso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa applicazione del minimo aumento operato a titolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie