Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Virgutto inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the exclusion of recidivism and the weight of mitigating circumstances. The appellant argued for a specific application of Article 62 bis of the Criminal Code, but the court found the grounds to be generic repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of second instance without establishing a new specific legal argument.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGUTTO DANIEL nato a ROMA il 18/12/1997 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 159. R.G. 37220 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Daniel Virgutto; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ed a quella di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sull'aggravante contestata, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie