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Ordinanza — n. 19830/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are unoriginal rehashes of previously rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Cocuzza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cocuzza argued that the lower court violated criminal procedure and substantive law regarding specific offenses, but the court found these claims unoriginal. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the trial judge without providing new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 192, 521 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific new criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal unoriginal arguments censura giuridica violation of law court costs order revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
artt. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso proposto da Filippo Salvatore Cocuzza; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 648 bis cod. pen., 192 e 521 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA FILIPPO SALVATORE nato a PALERMO il 05/11/2001 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 132. R.G. 36598 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Filippo Salvatore Cocuzza; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 648 bis cod. pen., 192 e 521 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 - 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il P:I=OZZ.A.