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Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 126. R.G. 36547 - 2023 Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 36547 - 2023 Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione al precetto esecutivo desistenza dall'azione allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 126. R.G. 36547 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere Es