Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 126. R.G. 36547 - 2023 Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19829/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 36547 - 2023 Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 126. R.G. 36547 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Fabrizio Pompizii; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere Es