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Ordinanza — n. 19828/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raimondo Pietro Fadda inadmissible and ordered him to pay court costs. Fadda argued that the Court of Appeal failed to properly motivate its decision regarding his criminal liability for offenses under Articles 640 bis and 483 of the Penal Code, claiming insufficient weight was given to mitigating circumstances versus recidivism. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of mere complaints about factual assessments and repeated criticisms already adequately addressed by the lower court without specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals based on mere complaints regarding factual findings or insufficient motivation are inadmissible if they do not provide a specific legal critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of specific critique criminal liability recidivism vs mitigation perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA RAIMONDO PIETRO nato a SABAUDIA il 16/08/1962 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 122. R.G. 36432 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Raimondo Pietro Fadda; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 640 bis e 483 cod. pen., nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, anche in relazione all'esclusione dello stato di necessità, alla quantificazione del danno per la parte civile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigli