Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tarquinio Colantoni inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Colantoni argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding voluntary surrender and failed to reclassify certain offenses under specific articles of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without offering a distinct legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific critiques of the lower court's reasoning; generic repetitions of previously rejected arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANTONI TARQUINIO nato a GIFFONI SEI CASALI il 29/11/1960 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 120. R.G. 36412 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Tarquinio Colantoni; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria del ricorrente quanto al delitto di cui al capo A) dell'imputazione, nonché l'omessa riqualificazione del reato di cui al capo B) dell'imputazione ex artt. 56 — 628 comma primo cod. pen. nella più lieve ipotesi di cui all'art. 581 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie