Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19827/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tarquinio Colantoni inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Colantoni argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding voluntary surrender and failed to reclassify certain offenses under specific articles of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without offering a distinct legal analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific critiques of the lower court's reasoning; generic repetitions of previously rejected arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific critique repetition of arguments voluntary surrender criminal reclassification court costs Cassa delle ammende tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 628 comma primo cod. pen.
Art. 581 cod. pen.
nella più lieve ipotesi di cui all'art. 581 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 581 cod. pen
nella più lieve ipotesi di cui all'art. 581 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANTONI TARQUINIO nato a GIFFONI SEI CASALI il 29/11/1960 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 120. R.G. 36412 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Tarquinio Colantoni; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria del ricorrente quanto al delitto di cui al capo A) dell'imputazione, nonché l'omessa riqualificazione del reato di cui al capo B) dell'imputazione ex artt. 56 — 628 comma primo cod. pen. nella più lieve ipotesi di cui all'art. 581 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie