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Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAS ANDREA nato a ROMA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 119. R.G. 36407 - 2023 Letto il ricorso proposto da Andrea Cannas; letti i motivi nuovi; Iella la memoria e le conclusioni della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione per travisamento delle prove in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 36407 - 2023 Letto il ricorso proposto da Andrea Cannas; letti i motivi nuovi; Iella la memoria e le conclusioni della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione per travisamento delle prove in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione procedure di ricorso insufficienza di prove censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAS ANDREA nato a ROMA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 119. R.G. 36407 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Andrea Cannas; letti i motivi nuovi; Iella la memoria e le conclusioni della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione per travisamento delle prove in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio Roma Via Tiberio Imperatore 35/43 che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Con