Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to unexamined grounds and manifestly unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lino Flammini inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding lack of motivation and violation of law to be unexamined and inconsistent with established case law. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were merely repetitive of previously rejected points without specific critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are unexamined or manifestly unfounded, particularly when they contradict statutory interpretation and consolidated jurisprudence regarding mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAMMINI LINO nato a TERAMO il 12/10/1971 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 117. R.G. 36397 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Lino Flammini; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis, 648 comma secondo e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibíli poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che l'asserito vizio motivazionale è manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, atteso pure la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. può essere riconosciuta nella soia ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., quanto alla componente soggettiva del fatto (cfr.
Rv. 277963 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consi