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Ordinanza — n. 19823/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints on punishment severity are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Scialo's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. Scialo argued the sentence was insufficiently motivated and deviated from the statutory minimum, but the court found these grounds too generic. Consequently, the appeal was rejected, and Scialo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Generic complaints regarding the severity of punishment or lack of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds punishment severity statutory minimum court costs adeguamento della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/11/1969 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 115. R.G. 36388 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Vincenzo Scialò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e la violazione di legge in ordine all'entità della pena irrogata (segnatamente quanto al discostamento dal minimo edittale), è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere E