Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and inadmissible sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Nano inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground challenging the subjective element of the crime was rejected as generic and lacking factual support, while the second ground regarding sentencing was deemed inadmissible because it concerned punitive treatment rather than substantive law. Consequently, the lower court's judgment stood without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 62 bis, 133, 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and devoid of legal or factual reasons, or if it concerns the punitive treatment of the sentence rather than the substantive law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANO DANIELE nato a NAPOLI il 13/05/1977 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 114. R.G. 36385 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Daniele Nano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena (segnatamente la violazione degli artt. 62 bis, 133 e 131 bis cod. pen.), è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigli