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Ordinanza — n. 19821/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for rehearing merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lanzi Massimo inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had already determined the defendant's liability through surveillance footage and co-defendant statements, qualifying the crime as money laundering and applying recidivism. The appellate court rejected the appeal because it merely reiterated grievances without addressing substantive issues, thus violating the principle that merits cannot be re-examined.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances without addressing substantive issues are inadmissible as they violate the principle of non-rehearing of merits already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeal rehearing of merits principle of finality money laundering recidivism application recidiva nell'infrazione prove acquisite illegalmente ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI MASSIMO nato a ROMA il 10/05/1949 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;L.--

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Lanzi Massimo; letta la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorsi sono meramente reiterativi di doglianze alle quali la Corte di appello, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha risposto in termini logico ricostruttivi e giuridici corretti, individuando i profili di responsabilità del ricorrente attraverso i sistemi di videosorveglianza uniti alle dichiarazioni del coimputato, nonché qualificando il reato come riciclaggio secondo l'originaria contestazione richiamando ampia lei pacifica giurisprudenza in materia ed, infinelfornendo adeguate giustificazioni all'applicazione della recidiva a fronte di una pletora di precedenti penali specifici; che avverso queste argomentazioni il ricorso e la memoria non si confrontano se non attingendo al merito del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere