Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance. The court rejects the claim regarding excessive sentencing continuation. The ruling establishes that new specific grievances cannot be introduced in cassation. The decision emphasizes the requirement for specific grounds in the appeal stage. The court orders the appellant to pay court costs and fines. The judgment clarifies procedural rules for criminal appeals in Italy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Venosa inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Venosa argued that the lower court's sentencing increase for continued offense was disproportionately high and lacked proper reasoning. The court rejected this because the specific complaint regarding sentencing severity was not raised as a distinct ground in the Court of Appeal, rendering it inadmissible in cassation. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed, emphasizing that new specific grievances cannot be introduced at this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition are new and specific grievances that were not properly formulated as distinct grounds in the Court of Appeal, even if the lower court provided sufficient reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENOSA SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/05/1973 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 108. R.G. 36343 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Salvatore Venosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. avuto riguardo all'aumento di pena operato per la continuazione e quantificato in modo assertivamente sproporzionato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la Corte territoriale ha comunque fornito pertinente e congrua motivazione sulla censura sollevata dall'odierno ricorrente, pur in assenza di specifico motivo di appello (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Co