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Ordinanza — n. 19819/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for procedural defects and merit, ruling on specific procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Perrella, Lupone, and Esposito inadmissible and ordered them to pay costs. The court found that the lack of annotation of conclusions in the lower court's judgment did not cause nullity since all defensive arguments were considered, and the judgment was properly signed. Furthermore, the appeals regarding responsibility lacked specificity compared to the lower court's reasoning and were merely repetitions of merits already evaluated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals are inadmissible when procedural defects are manifestly unfounded because the court considered all defensive arguments, or when substantive grounds lack specificity relative to the lower court's non-reviewable merit evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural nullity manifestly unfounded specificity of grounds merit review defensive arguments court costs riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRELLA CIRO nato a NAPOLI il 20/11/1983 LUPONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/05/1975 ESPOSITO VALERIO nato a NAPOLI il 01/07/1997 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 98. . 36293<20

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Perrella Ciro, Lupone Francesco e Esposito Valerio; ritenuto, quanto ai motivi processuali dedotti da Esposito Valerio, che essi sono manifestamente infondati in quanto la mancata annotazione in sentenza delle conclusioni del ricorrente non provoca alcuna nullità nel momento in cui, come nella specie, la Corte ha mostrato di tenere conto di tutte le doglianze difensive, ancora reiterate in ricorso; che, per altro verso, la sentenza risulta firmata sia dal Presidente del Collegio che dal relatore, non rilevando le sigle apposte nelle pagine intermedie; che, infine, le notifiche di tutti gli atti processuali e delle attività risultano regolari; ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 9-15 della sentenza impugnata); che sono aspecifici anche i motivi subordinati dell'Esposito Valerio (cfr. fgg. 12 della sentenza impugnata a proposito dell'uso del metodo mafioso e del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 I