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Ordinanza — n. 19818/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism and prescription grounds, ruling specific recidivism bars the statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Barba Vincenzo and Cuomo Giuseppe inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged a lower court decision regarding their criminal liability, arguing issues of prescription and responsibility. The court rejected these arguments because the specific recidivism rules applied to their infractions committed in 2009 prevent the statute of limitations from running.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.; Art. 162 c.p.: Specific recidivism within five years bars the statute of limitations for the underlying offense, rendering appeals based on prescription inadmissible.

Parole chiave

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specific recidivism statute of limitations criminal liability appeal inadmissibility Corte di Cassazione recidiva prescrizione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 162 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBA VINCENZO nato a PAGANI il 23/12/1976 CUOMO GIUSEPPE nato a ANGRI il 11/08/1968 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Barba Vincenzo e Cuomo Giuseppe; letta la memoria depositata dalla difesa; ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che il reato di ricettazione non è prescritto, dovendosi considerare l'effetto, oltre che delle sospensioni del termine, anche della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata al Barba e di quella reiterata specifica contestata al Cuomo, siccome correttamente applicate, rispetto al fatto commesso nel 2009; che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie