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Ordinanza — n. 19817/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation under Penal Code articles 132 and 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicholas Yari Cagliani inadmissible. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked sufficient motivation according to Penal Code articles 132 and 133, but the court found these arguments generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; An appeal contesting sentencing motivation is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Motivation Penal Code Articles Inadmissible Appeal Court Costs Order adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIANI NICHOLAS YARI nato a MILANO il 24/06/1985 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 101. R.G. 36320 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicholas Yari Cagliani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata secondo i parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere E