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Ordinanza — n. 19816/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Licandro inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding specific criminal code articles, but the court found the grounds too generic. The decision was based on the lack of specific elements required to allow the appellate judge to exercise their review, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648, Art. 43 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds indeterminate reasoning procedural defect appellate review costs order Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
Art. 43, comma primo cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO VITO nato a CATANIA il 30/04/1982 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

98. R.G. 36293- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Vito Licandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648 e 43 comma primo cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie