Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tarek Masseudi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the exemption under Article 54 and security measure under Article 235 of the Criminal Code were generic and merely repeated reasons already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the specific correlation between the contested decision's reasoning and the grounds of the appeal required by Article 591, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 54 c.p.; Art. 235 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasoning of the contested decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSEUDI TAREK nato il 06/12/2002 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
97. R.G. 36288 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Tarek Masseudi; ritenuto che motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art. 235 cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragionì argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigli