Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was flawed due to a lack of motivation regarding his criminal liability, but the court found the appeal grounds too generic. The decision was based on the requirement that appeals must specify the exact factual elements underlying the criticism to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGA ROBERT MILIAN nato il 26/11/1978 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
92. R.G. 36191 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Robert Milian Banga; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglier