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Ordinanza — n. 19812/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as claim regarding criminal punishment lacks deducible legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdrahim El Moutaouakil inadmissible. The appellant argued a violation of Article 62 of the Criminal Code concerning the severity of his punishment, but the court found this argument deducible only if the sentencing lacked sufficient or logical reasoning. Since the lower court's decision was adequately motivated and properly examined the defense's arguments, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.; An appeal contesting the severity of a criminal punishment is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and logically reasoned, thereby precluding the finding of a legal violation.

Parole chiave

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criminal punishment severity appeal inadmissibility sufficient motivation logical reasoning Article 62 Criminal Code court costs legal violation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso proposto da Abdrahim El Moutaouakil; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 62 comma primo n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUTAOUAKIL ABDRAHIM nato a ROVERETO il 26/05/1992 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

88. R.G. 36107 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Abdrahim El Moutaouakil; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere