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Ordinanza — n. 19811/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mounir El Mahi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the lower court's application of specific criminal code articles, but the court found these grounds to be mere complaints and repetitions of arguments already rejected during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific legal criticism and was therefore inadmissible under the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 648 comma 2 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals must contain specific legal criticism; mere factual complaints or repetitions of arguments already rejected by the court of first instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata principle repetitive arguments factual complaints criminal code provisions court costs award legal criticism requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 comma 2 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAHI MOUNIR nato il 31/03/1984 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

86. R.G. 36024- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Mounir El Mahi; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 648 comma secondo e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata); che il primo motivo - oltre che pedissequamente reiterativo di censure già proposte con l'atto di appello - è costituito da mere doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie