Italian Court dismisses criminal appeal as arguments are inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ismailji Farum inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the application of criminal law regarding theft and alleged procedural flaws, but the court found these arguments unconvincing. The court ruled that the appeal merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the lower court without providing a specific critical analysis of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195, 192, 546, 648 cod. proc. pen.; cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without offering a specific critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAILJI FARUM nato il 10/04/1985 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Ismailji Farum; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e la mancata applicazione di attenuanti, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata, anche in relazione all'insieme delle prove rivenienti dalle denunce di furto e dalla restituzione dei beni alle vittime, che rendono sterile il motivo processuale ex art.195 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglier