Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Andi Begu inadmissible and ordered him to pay court costs. Begu argued that the Court of Appeal of Bologna incorrectly applied criminal law regarding his responsibility for a crime under Article 648 of the Penal Code and committed a motivational defect under Articles 192 and 546 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without providing a specific critical analysis of the reasoning used in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 546 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without offering a specific and critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGU ANDI nato il 27/10/1975 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
80. R.G. 35973 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Andi Begu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglier