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Ordinanza — n. 19808/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as claim regarding omitted general mitigating circumstances is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Paolo De Fatti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to provide reasoning for denying general mitigating circumstances, but the court found this argument inapplicable to the punitive treatment phase. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid legal basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the omission of reasoning regarding general mitigating circumstances is inadmissible if it pertains to the punitive treatment phase and is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Mitigating Circumstances Punitive Treatment Phase Court of Cassazione condono delle spese procedurali revisione della sentenza penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FATTI PAOLO nato a VERONA il 01/11/1960 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

79. R.G. 35971 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Paolo De Fatti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere