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Ordinanza — n. 19807/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Slaviero inadmissible and ordered him to pay costs. Slaviero argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate evidence regarding his attempted robbery charge and incorrectly qualified the crime under specific penal articles. The court rejected these claims because they merely reproduced existing criticisms without providing a specific analysis of the lower court's reasoning, which is required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely restates arguments already examined by the lower court without offering a specific critique of the reasoning or identifying precise distortions of procedural facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism cassation procedure penal responsibility attempted robbery procedural review costs award tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAVIERO MASSIMO nato a MONZA il 10/08/1967 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

69. R.G. 35939 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Massimo Slaviero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea valutazione del compendio probatorio fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di tentata rapina impropria, nonché la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 56, 624 e 612 cod. pen.), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Cons