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Ordinanza — n. 19806/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as punishment is sufficiently motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Angelo Marino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marino argued that the lower court's reasoning on recidivism was flawed and incorrectly applied criminal law. The court rejected this, finding the first-instance judgment sufficiently motivated and logically sound regarding the punitive treatment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal contesting the inappropriateness of reasoning or erroneous application of criminal law regarding recidivism is inadmissible if the punished treatment is sufficiently and non-illogically motivated with adequate examination of defense arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism reasoning sufficient motivation standard punitive treatment review Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANGELO nato a LENTINI il 30/03/1970 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

53. R.G. 35818 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Angelo Marino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inidoneità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione della recidiva, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, sulla recidiva, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere