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Ordinanza — n. 19805/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation regarding criminal penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Danilo Aruta's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Aruta challenged the lower court's reasoning on Articles 62 bis and 133 of the Criminal Code, arguing illogical motivation. The court rejected this claim because the first-instance judgment provided sufficient and non-illogical justification for the punitive treatment after properly examining the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis; 133 cod. pen.: An appeal contesting the illogicality of motivation regarding criminal penalties is inadmissible if the judgment is sufficiently motivated and adequately examines the defense's submissions.

Parole chiave

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criminal penalty application illogical motivation appeal inadmissibility Criminal Code provisions sufficient motivation attenuazione della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA DANILO nato a NAPOLI il 17/10/1982 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

48. R.G. 35701 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Danilo Aruta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere E