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Ordinanza — n. 19804/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1951 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso proposto da Antonio Ciotola; lette le note difensive; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione promovimento della prostituzione ricompensa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1951 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

45. R.G. 35642 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Antonio Ciotola; lette le note difensive; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie