Ordinanza — n. 19804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1951 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso proposto da Antonio Ciotola; lette le note difensive; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1951 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
45. R.G. 35642 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Antonio Ciotola; lette le note difensive; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie