Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing inadmissible procedural grounds and lack of new legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Cardone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cardone challenged his conviction for theft under Article 640 of the Penal Code, arguing for a reclassification under Article 641 and the non-application of Article 131 bis due to conduct repetition. The court rejected these claims as unmeritorious, noting they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 641, 131 bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals containing arguments already fully examined and rejected by the court of first instance are inadmissible if they lack specific, critical analysis of the factual and legal grounds of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE NICOLA nato a BARI il 27/03/1982 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
44. R.G. 35559 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto Nicola Cardone; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. ed il vizio motivazionale per omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. e l'altro la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alle ragioni sottese all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. per la reiterazione della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigli