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Ordinanza — n. 19801/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and indeterminate for failing to specify grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation and failed to apply criminal law due to insufficient evidence, but the court found these grounds generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not specify the factual elements supporting the criticism, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements supporting the criticism; generic and indeterminate grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate criticism Art. 581 c.p.p. lack of motivation inadmissible appeal criminal procedure supervisory role impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANGELO nato a GIULIANOVA il 31/01/1971 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

40. R.G. 35517— 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Angelo Di Giorgio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale e la mancata applicazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza probatoria su cui ancorarlo, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglie