Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Angela Maria Moreno Bernaola inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the appellate court's decision regarding statutory provisions on necessity and conditional suspension of punishment, arguing violations of specific criminal and procedural articles. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly analyzed and dismissed by the lower court without requiring a new specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORENO BERNAOLA ANGELA MARIA nato il 08/10/1973 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
36. R.G. 35413 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angela Maria Moreno Bernaola; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 54 - 633, 639 bis, 131 bis, 163 cod. pen. e artt. 194 comma 3 - 195 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, anche in relazione all'excursus delle notifiche degli atti processuali ai fini della prova della permanenza e la consequenziale inesistenza dello stato di necessità e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non si ritiene di liquidare alcunché alla parte civile, che non ha apportato alcun contributo valido al processo, la memoria depositata essendo priva di motivi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consi