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Ordinanza — n. 19799/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19799/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGI EMILIANO nato a ROMA il 28/05/1971 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso proposto da Emiliano D'Ambrogi; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell'insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell'insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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occupazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri reati contro la pubblica autorità restrizione di diritto pubblico della proprietà espropriazione abusiva infrazione privilegiata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGI EMILIANO nato a ROMA il 28/05/1971 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

35. R.G. 35399 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Emiliano D'Ambrogi; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell'insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2-(24 . Così deciso in Roma, i1/23/01/2024,? Il Consigl