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Ordinanza — n. 19798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIADINI CARLO nato a ROMA il 18/07/1964 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso proposto da Carlo Chiadini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine all'iter logico seguito dai giudici di merito con riguardo alla sussistenza della ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che la Corte ha, comunque, reso ampia motivazione in proposito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIADINI CARLO nato a ROMA il 18/07/1964 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso proposto da Carlo Chiadini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine all'iter logico seguito dai giudici di merito con riguardo alla sussistenza della ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che la Corte ha, comunque, reso ampia motivazione in proposito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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agitazione politica reati contro la tranquillità pubblica limiti della libertà d'espressione reati contro la volontà popolare violazione del divieto di sosta pubblica intimidazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIADINI CARLO nato a ROMA il 18/07/1964 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

32. R.G. 35361 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Carlo Chiadini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine all'iter logico seguito dai giudici di merito con riguardo alla sussistenza della ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che la Corte ha, comunque, reso ampia motivazione in proposito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consiglier