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Ordinanza — n. 19797/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Nicola Mazzeo inadmissible and ordered him to pay court costs. Mazzeo argued that the lower court distorted facts regarding his criminal liability and failed to quantify civil damages, but the court found these claims unmeritorious. The court ruled that the arguments were merely repetitions of issues already adequately examined and rejected by the trial judge, thus lacking the specific critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of arguments cassation procedure civil damages quantification motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO NICOLA nato a MONTALBANO ELICONA il 02/05/1948 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

30. R.G. 35343 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Nicola Mazzeo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale per travisamento dei fatti e delle prove in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, nonché la mancata acquisizione della prova dell'entità del danno ai fini risarcitori, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata); che il danno per la parte civile andrà quantificato in altra sede e che il motivo inerente alla provvisionale non è consentito in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigli