Ordinanza — n. 19796/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 02/06/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t 25. R.G. 34726 - 2023 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34726 - 2023 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 02/06/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t 25. R.G. 34726 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigl