Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19796/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 02/06/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t 25. R.G. 34726 - 2023 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34726 - 2023 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione recupero dei costi sostituzione dei motivi condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni oltraggio alla corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 02/06/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t 25. R.G. 34726 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Giuseppe Masucci; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e gli altri l'erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 648 comma secondo, 99, 62 bis, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigl