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Ordinanza — n. 19794/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19794/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 SPINELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 14 3-311(3,42-3-f9'

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19794/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 SPINELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 14 3-311(3,42-3-f9'

Parole chiave

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recidiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di cassazione obbligo di articolare le censure concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 SPINELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 14 3-311(3,42-3-f9'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Coppari Massimiliano e Spinelli NIcola; ritenuto, quanto al ricorso di Coppari Massimiliano, che la Corte di appello ha ampiamente affrontato la questione della applicabilità della recidiva e della esistenza dei suoi presupposti, con completi argomenti tratti dal merito del giudizio che il ricorrente si limita a reiterare senza costrutto (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); ritenuto, quanto al ricorso di Spinelli Nicola, che il primo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni della p.o. invece riscontrata e comunque giudicata attendibile), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; che il secondo motivo sulla recidiva era del tutto generico nell'atto di appello e non doveva per questo essere preso in considerazione dalla Corte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il