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Ordinanza — n. 19791/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19791/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZON ROBERTO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 23/04/1997 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; , Letto il ricorso proposto da Manzon Roberto; lette le conclusioni difensive, ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente ai motivi processuali, tenuto conto che la riqualificazione del reato di furto con strappo di cui al capo B, non prescritto perché pluriaggravato, non ha comportato alcun aumento di pena e pertanto nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto della prevedibilità dell'evento più grave da parte del ricorrente anche in ragione della sussistenza del reato di lesioni personali a carico della vittima (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 19791/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 31617 del 26=06/2015, Lucci (quanto alla questione della prevedibilità); che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. ed alle censure subordinate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di revisione penale reiterazione di reati penali sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza modifica della sentenza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
31617 del 26=06/2015, Lucci (quanto alla questione della prevedibilità); che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZON ROBERTO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 23/04/1997 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Manzon Roberto; lette le conclusioni difensive, ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente ai motivi processuali, tenuto conto che la riqualificazione del reato di furto con strappo di cui al capo B, non prescritto perché pluriaggravato, non ha comportato alcun aumento di pena e pertanto nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, tenuto conto della prevedibilità dell'evento più grave da parte del ricorrente anche in ragione della sussistenza del reato di lesioni personali a carico della vittima (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025;

Sez. U, n. 31617 del 26=06/2015, Lucci (quanto alla questione della prevedibilità); che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. ed alle censure subordinate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 I