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Ordinanza — n. 19790/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Licaone Gianna Maria inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the Florence Court of Appeal's decision regarding the renewal of trial proceedings and the revocation of defense texts, arguing defects in the lower court's motivation. The court rejected these claims because the appellant failed to provide specific legal criticism of the reasoning already adequately examined by the first instance judge, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductions of issues already decided or if the appellant fails to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning, as the appeal must not be manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism manifestly unfounded reproductive grounds c.p.c. Article 360 motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICAONE GIANNA MARIA natg a NAPOLI il 30/06/1964 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Licaone Gianna Maria; ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandita da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e di revoca dei testi difensivi, che la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto superflui sulla base di ampie argomentazioni; che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Cons