Italian court dismisses appeal as material sentencing error was already corrected by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Virgallita Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the appellate court made a material error in calculating his sentence, citing a discrepancy between the stated months and days in the reasoning versus the final sentence. The court rejected this claim because the error had already been rectified by an order issued and deposited alongside the contested judgment, leaving no favorable grounds for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A material error in sentencing that has been corrected by a concurrent order renders an appeal based on that error inadmissible as it lacks favorable effects for the appellant.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGALLITA FRANCESCO nato a ROMA il 07/02/1979 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 43526/23 - Virgallita Francesco OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché privo di effetti favorevoli per il ricorrente. In particolare, il ricorso denuncia l'errore materiale cui è incorso il giudice di appello in relazione al calcolo della pena (nella motivazione si trattava di mesi 5 e giorni 10 di reclusione mentre nel dispositivo venivano indicati mesi 8 di reclusione).
L'errore materiale, tuttavia, è stato corretto con apposita ordinanza emessa e depositata contestualmente alla sentenza impugnata, sicché il ricorso della difesa non presenta alcuna deduzione potenzialmente favorevole per il ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il